Fatture a seguito dichiarazione intento

Dal 1° febbraio 2024 è stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore.

Per contrastare le frodi IVA realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Con l’introduzione di un controllo preventivo – al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi – relativo alla validità della dichiarazione di intento, saranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili IVA.

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, da trasmettere al Sistema di Interscambio, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, riportando nei singoli campi del blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” (per ogni dichiarazione d’intento), la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo, nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 24012398734234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

La tipologia di operazione IVA da indicare in fattura è identificata dal codice natura N3.5Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

Nella fattura andrà indicato il bollo di virtuale di 2 € per vendite o prestazioni superiori a 77,47 €

Viene riportato di seguito un esempio dell’estratto di una fattura non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento sia nella versione XML sia nella visualizzazione “ASSOSOFTWARE”:

L’esportatore abituale dovrà:

  1. verificare i requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;
  2. compilare la dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello e inviare la stessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  3. acquisire la ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente anche il numero di protocollo identificativo della stessa;
  4. inviare la stessa per conoscenza al fornitore per permettergli la verifica e la corretta emissione fattura (ancorché non obbligatorio risulta consigliato);
  5. verificare la corretta indicazione sulla fattura della dichiarazione di intento.

Obblighi del fornitore

Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà invece:

Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale, utilizzando il proprio cassetto fiscale. Solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972.

La preliminare verifica della dichiarazione di intento nel cassetto fiscale è condizione necessaria per l’emissione del documento in regime di non imponibilità. In caso di spedizione merci si ricorda che la data di verifica deve essere antecedente al DDT di uscita della merce.

Si ricorda che per poter accedere al proprio cassetto fiscale è necessario disporre delle credenziali Fisconline/SPID o aver delegato un intermediario all’accesso; una volta entrati nel portale è necessario selezionare dal menù “Cassetto fiscale – Consultazioni – Comunicazioni – Dichiarazioni di intento”. Cliccando sulla dichiarazione presente sarà possibile visionarla e stamparla.

Il fornitore non è più tenuto a compilare il registro relativo alle dichiarazioni di intento ricevute. Tuttavia, si consiglia in ogni caso di provvedere alla conservazione per anno delle dichiarazioni ricevute e riscontrate al fine di monitorare correttamente gli importi fatturati in regime di non imponibilità, nel limite previsto dalle dichiarazioni di intento.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Con viva cordialità

Studio Genna & Associati