La fattura elettronica per i forfetari

A partire dal 1° gennaio 2024 sono tenuti all’emissione della fattura elettronica via Sistema di interscambio anche i soggetti passivi aderenti al regime forfettario che fino al 31.12.2023 erano esonerati.
Il contenuto minimo della fattura ordinaria emessa in formato XML via SDI dai soggetti che beneficiano del regime forfetario, è riassunto nello schema seguente.
Regime fiscale | Codice RF19 – regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014). |
Codice <TipoDocumento> | TD01, se fattura, o TD06, se parcella. |
Campo <CedentePrestatore> | Dati del fornitore dei beni o prestatore dei servizi. |
Campo <CessionarioCommittente> | Dati del cessionario o del committente. |
Campo <Data> | Data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, da determinarsi secondo le regole previste dall’art. 6 del DPR 633/72. |
Campo <Numero> | Numero della fattura. |
Campo <Descrizione> | Descrizione dell’operazione. |
Campo <ImponibileImporto> | Imponibile (prezzo del bene o compenso per il servizio). |
Campo <AliquotaIVA> | Valore “0”. |
Campo <Natura> | Codice natura <N2.2> “Operazioni non soggette – altri casi” |
Campo <DatiCassaPrevidenziale> | Da compilare, in caso di soggezione a cassa previdenziale, per la richiesta del contributo integrativo. In tale circostanza, occorrerà riportare l’imponibile, inserire il valore “0” nel campo relativo all’imposta e indicare il codice natura <N2.2>, nel relativo campo. |
Campo <DatiBollo> | Compilare nel caso in cui l’importo dell’operazione sia superiore a 77,47 euro. In tal caso è obbligatorio compilare il campo <BolloVirtuale>, mentre risulta opzionale la compilazione del campo <ImportoBollo>. |
Ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Conseguentemente, al fine di evitare che venga applicata la ritenuta, i contribuenti sono tenuti a rilasciare al committente una dichiarazione dalla quale si evinca che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva
In assenza di indicazioni specifiche sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, tale dichiarazione può essere riportata nella fattura elettronica, alternativamente:
- nel campo 2.1.1.11 <Causale>;
- nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a Interpello n. 428 del 12/08/2022, chiarisce che l’imposta di bollo in fattura di cui viene chiesto rimborso al cliente concorre alla formazione del reddito del forfettario.