Uso del codice TD28 Fatturazione Elettronica per documentare acquisti soggetti non residenti con addebito IVA
Fra le novità della nuova versione delle specifiche tecniche (1.8), rilasciata il 12.12.2023 e applicabile dall’1.2.2024, è presente un’ulteriore funzione attribuita al codice TD28.
A partire da febbraio 2024, il codice TD28 potrà essere utilizzato anche per documentare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, ma identificati in Italia e non stabiliti nel territorio nazionale, qualora questi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta utilizzando la partita IVA italiana. In caso di tali irregolarità, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 stabilisce che il cessionario o committente è soggetto a sanzioni amministrative che variano tra 250 e 10.000 euro, a meno che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.
Questo codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 per facilitare la registrazione degli acquisti da entità stabilite nella Repubblica di San Marino, documentati tramite fatture cartacee con l’addebito dell’imposta. Nonostante l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per le transazioni di beni con operatori di San Marino e viceversa (come stabilito dal DM del 21 giugno 2021), la legislazione sanmarinese (decreto delegato del 5 agosto 2021 n. 147) prevede alcune eccezioni. Queste permettono l’emissione di fatture cartacee ai soggetti sanmarinesi che dichiarano un fatturato annuo inferiore a 100.000 euro. Pertanto, un operatore nazionale che riceva una fattura cartacea, con addebito dell’imposta, da un soggetto esonerato da tale obbligo, deve utilizzare il codice TD28 per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.