La fattura elettronica per i forfetari

A partire dal 1° gennaio 2024 sono tenuti all’emissione della fattura elettronica via Sistema di interscambio anche i soggetti passivi aderenti al regime forfettario che fino al 31.12.2023 erano esonerati.

Il contenuto minimo della fattura ordinaria emessa in formato XML via SDI dai sog­getti che beneficiano del regime forfetario, è riassunto nello schema seguente.

Regime fiscaleCodice RF19 – regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014).
Codice <TipoDocumento>TD01, se fattura, o TD06, se parcella.
Campo <CedentePrestatore>Dati del fornitore dei beni o prestatore dei servizi.
Campo <CessionarioCommittente>Dati del cessionario o del committente.
Campo <Data>Data di effettuazione della cessione di beni o del­la pre­stazione di servizi, da determinarsi se­condo le regole previste dall’art. 6 del DPR 633/72.
Campo <Numero>Numero della fattura.
Campo <Descrizione>Descrizione dell’operazione.
Campo <ImponibileImporto>Imponibile (prezzo del bene o compenso per il ser­vizio).
Campo <AliquotaIVA>Valore “0”.
Campo <Natura>Codice natura <N2.2> “Ope­ra­zioni non soggette – altri casi”
Campo <DatiCassaPrevidenziale>Da compilare, in caso di soggezione a cassa pre­vi­denziale, per la richiesta del contributo inte­gra­tivo. In tale circostanza, occorrerà riportare l’impo­nibi­le, in­se­rire il valore “0” nel campo relativo all’im­po­sta e indicare il codice natura <N2.2>, nel re­lativo campo.
Campo <DatiBollo>Compilare nel caso in cui l’importo dell’opera­zio­ne sia superiore a 77,47 euro. In tal caso è obbligatorio compilare il campo <Bol­loVir­tuale>, mentre risulta opzionale la com­pi­la­zione del campo <ImportoBollo>.

Ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014, i ricavi conseguiti e i compensi per­cepiti nell’ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

Conseguentemente, al fine di evitare che venga appli­cata la rite­nuta, i contribuenti sono tenuti a rilasciare al committente una dichiarazione dalla quale si evinca che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva

In assenza di indicazioni specifiche sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, tale dichiarazione può essere riportata nella fattura elettronica, alternativamente:

  • nel campo 2.1.1.11 <Causale>;
  • nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a Interpello n. 428 del 12/08/2022, chiarisce che l’imposta di bollo in fattura di cui viene chiesto rimborso al cliente concorre alla formazione del reddito del forfettario.